Valsusa nel Cuore
Statuto

Statuto

STATUTO Val Susa Nel Cuore – APS


ART. 1: (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, dei Codice civile e della normativa in materia l’Ente dei Terzo Settore denominato: «Val Susa nel cuore – APS» assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con ii pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale: Frazione Plan Vernetto, 1 nel comune di San Glorlo di Susa (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2: (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3: (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART 4: (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5: (Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell’ambito delle strutture extra alberghiere Bed and Breakfast.
L’attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è:
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :
– sollecitare Io sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci
– rappresentare le strutture degli associati presso gli organi regionali e gli altri enti, pubblici e privati, con cui si rendano necessari ed opportuni contatti e rapporti
– tutelare i diritti dei soci
– operare per istituire la formazione di seminari, corsi di aggiornamento e perfezionamento per gli associati in collaborazione con istituzioni culturali, statali, comunali e private al fine di conseguire una professionalità più elevata e specifica, anche utilizzando fondi europei
– sensibilizzare gli operatori turistici sul valore culturale ed informativo del servizio delle strutture associate
– favorire, in collaborazione con gli enti pubblici e gli operatori del settore, l’incremento dei turismo in periodi di minore afflusso e in luoghi di interesse meno conosciuti
– contribuire tramite i propri aderenti alla promozione dei turismo nell’intero ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale
– operare per valorizzare il territorio e le sue risorse difendendo, valorizzando e promuovendo il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale
– operare per trasmettere la cura e il rispetto dell’ambiente con particolare attenzione ai fattori inquinanti, considerare l’eco-compatibilità, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti
– stipulare convenzioni con soggetti, enti pubblici e privati ad uso degli associati e ospiti
– promuovere proposte e pacchetti dl offerta turistica, organizzando servizi, attività turistiche, culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e/o riposo degli ospiti, individuando nuovi itinerari e percorsi e valorizzando in particolare le tipicità enogastronomiche, paesaggistiche e culturali della zona
– acquistare e distribuire pubblicazioni, audiovisivi e materiale di interesse dei soci
– organizzare e partecipare a manifestazioni di settore, sociali, cu1turali, economiche, eventi, convegni, dibattiti, mostre, seminari, fiere
– curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l’edizione e la promozione di guide, libri e testi, nonché di pubblicazioni periodiche di notiziari, indagini,. ricerche e studi bibliografici anche su internet e social
– sviluppare rapporti di amicizia, di scambio culturale, di ospitalità reciproca tra cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità
– assumere tutte quelle iniziative intese a favorire lo svolgimento delle attività svolte in diretta attuazione dei sopraccitati scopi istituzionali in favore degli associati
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice dei terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro Individuazione è operata da porte dell’Organo Direttivo. L’associazione può inoltre realizzare attività de raccolta fondi, nel rispetto del principi dl verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 6: (Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività dl interesse generale.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni dl promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unnico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7: (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

prendere atto dell’ordine del giorno delta assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

votare in assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati (aggiornato al momento della convocazione) e in regola con Il pagamento della quota associativa.

denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

ed il dovere di:

rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento Interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini, annualmente stabiliti dall’organo direttivo.

ART. 8: (Volontario a attività dl volontariato)
L’associato volontario Svolge la propria attività in favore della comunità e dei bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per tini dl
solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma dl rapporto dl lavoro subordinato o
autonomo e con ogni albo rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiano. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentati per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione.
Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9: (Perdita della qualifica di associato)
La qualità dl associato si perde per morte, recesso o esclusione,
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L’associato che contravviene gravemente al doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato li
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente
all’associato,
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno dl notifica della deliberazione,

ART. 10: (Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione: L’Assemblea dagli associati — I Presidente — ii Consiglio Direttivo

ART. 11: (L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con Il
versamento dalla quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega
scritta, anche in calce alle all’avviso dl convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dall’associazione o, bi sua assenza, dal Vicepresidente o persona
nominata a presidente dai Convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della
riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno, l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è Inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando Il Consiglio
Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell’associazione
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12: (Compiti dell’Assemblea)
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

approva il bilancio di esercizio e i bilancio sociale, quando previsto;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

delibera sulla responsabilità de componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull’esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13: (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, In proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’
ammessa l’espressione dei voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli appartenenti al Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14: (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione dei patrimonio con Il voto favorevole di almeno 3/4 degli assodati.

ART. 15: (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero S membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche
associate, dura in carica per 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dal presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. AI conflitto dl interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter dei codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenze non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

amministra l’associazione,

attua le deliberazioni dell’assemblea,

predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

cura la tenuta del libri sociali di sua competenza,

è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,

disciplina [‘ammissione degli associati,

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere dl rappresentanza attribuito al consiglieri è generale, pertanto le limitazioni dl tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16: (Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e
compie tutti gli atti che la Impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza d mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, Il presidente convoca l’assemblea per l’elezione dei nuovo presidente e dell’Consiglio Direttivo.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce li Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17: (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L’assemblea delibera l’organo dl controllo raggiunto l’obbligo di nomina

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

attesta che il bilancio sociale s’a stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare. al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18: (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e net modi previsti dall’art. 31 del D. 195 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto ai relativo registro dell’ordine.

Art 19: (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali;
a) il libro degli associati tenuto a cura dei Consiglio Direttivo
b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo del controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro del volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

ART. 20: (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21: (I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventano, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante le propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017; nonché ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per Io svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
previste.

ART. 23: (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera ventiera e corretta l’andamento economico e finanziano dell’associazione.
II bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla dall’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24: (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 dei D. Lgs. 117/2017

ART. 25: (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione,

ART. 26: (Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 dei D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27: (Responsabilità ed assicurazione degli assodati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28: (Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29: (Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30: (Devoluzione dei patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)
Per quanto è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32: (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con li pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Registrato il 15/7/2019